Per l’anno 2020 è possibile, per tutte le imprese, rivalutare i beni materiali e immateriali, anche solo civilisticamente.

La rivalutazione permette un risparmio fiscale già dal periodo d’imposta 2021, oltre che un rafforzamento patrimoniale della propria impresa.

La disciplina è applicabile anche al singolo bene ed è possibile riconoscere fiscalmente i maggiori valori tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

L’art. 110 del D.L 104/2020 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa apportando anche alcune modifiche a quanto già era previsto dalla Legge di bilancio 2020.

Nel bilancio d’esercizio 2020 sarà quindi possibile rivalutare i beni dell’impresa sia materiali che immateriali, ad esclusione degli immobili merce, e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, che risultavano dal bilancio al 31/12/2019 come immobilizzazioni.

L’applicazione della norma è estesa, oltre che alle società di capitali, anche alle S.N.C, alle S.A.S, agli imprenditori individuali e agli enti non commerciali.

È stato eliminato il vincolo per cui dovevano essere rivalutati tutti i beni appartenenti a categorie omogenee, dando la possibilità di valutare singolarmente ciascun bene.

La rivalutazione può avere un’efficacia solamente civilistica, oppure un’efficacia sia civilistica che fiscale.

Può essere riconosciuto fiscalmente il maggior valore dei beni tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% del maggior valore, permettendo un notevole risparmio fiscale negli esercizi futuri.

Anche la riserva di rivalutazione, normalmente tassata alle correnti aliquote IRES o IRPEF in caso di distribuzione ai soci, può essere affrancata tramite un’imposta sostitutiva del 10%.

Il pagamento dell’eventuale imposta sostitutiva può avvenire in un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Il primo pagamento deve essere effettuato alla scadenza del saldo delle imposte sui redditi 2020.

Il maggior valore viene anche riconosciuto ai fini fiscali per quanto riguarda la determinazione delle plus e minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, di assegnazione ai soci e di destinazione a finalità estranee se queste vengono effettuate a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel quale i beni sono rivalutati, cioè a partire dal 01/01/2024.